Sanificazione ambienti di lavoro
PROTOCOLLO DELLE MISURE
PER IL CONTENIMENTO E DIFFUSIONE COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Lo svolgimento dell’attività produttiva solo con adeguati livelli di protezione Preliminarmente occorre segnalare che la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Si fa riferimento all’obbligo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Fra gli altri punti si indica l’obbligo per l’azienda di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni Punto 4) e garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; rimando alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
VANTAGGI E CREDITI PER LE IMPRESE
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Il credito spetta, limitatamente al periodo d’imposta 2020, per ciascun beneficiario:
nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate; fino ad un importo massimo di € 20.000. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari ad € 50 milioni per l’anno 2020.
In attesa delle disposizioni attuative, che dovranno definire nel dettaglio anche le spese agevolabili, in linea generale, per attività di “sanificazione” si intendono quelle che riguardano “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.
Le suddette disposizioni di attuazione del credito d’imposta sono demandate a un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (e pertanto entro il 16/4/2020), con il quale saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
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